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STATUTO CPP

 

Art. 1 - Costituzione

È costituito nella Parrocchia di San Donato in Polverosa, Vicariato di Porta a Prato, Diocesi di Firenze, il CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE (CPP), a norma del CDC (Codice di Diritto Canonico) can. 536.

Art. 2 - Natura

Il CPP, in ascolto del Signore che guida la sua Chiesa e attento ai segni dei tempi, si pone nella comunità parrocchiale, come segno e strumento di comunione e di collaborazione ecclesiale tra i membri del popolo di Dio.
Esso ha carattere rappresentativo, gode del solo voto consultivo ed offre il suo servizio, valorizzando i carismi e i ministeri che lo Spirito affida ad ognuno per il bene di tutti.

Art. 3 - Compiti

In comunione con il Parroco e, suo tramite, con il Vescovo,  il CPP promuove, coordina, sostiene, verifica tutta l'attività pastorale della parrocchia. In particolare:

  1. studia la situazione religiosa, pastorale e sociale della parrocchia e le sue esigenze;
  2. stabilisce la priorità degli interventi pastorali per mezzo di un programma specifico annuale, in armonia con i piani vicariale e diocesano;
  3. propone indicazioni concrete e mezzi idonei per attuare il programma pastorale tenendo presenti i vari settori della vita ecclesiale: catechesi, liturgia, famiglia, giovani, carità, missionarietà, scuola, tempo libero, mezzi della comunicazione, impegno nel sociale....;
  4. analizza ed eventualmente prende posizione su situazioni e problemi di carattere sociale che interpellano la fede e perciò domandano un "discernimento evangelico" alla comunità ecclesiale locale;
  5. favorisce il coordinamento delle varie iniziative e attività dei gruppi parrocchiali.

Art. 4 - Composizione

  1. Il CPP è composto da membri "di diritto" e membri eletti dai gruppi parrocchiali (vedi regolamento Art. 1,2,3).
  2. I membri del CPP si impegnano a vivere:
    nella piena comunione ecclesiale;
    - una coerente testimonianza di vita cristiana e di disponibilità all'apostolato;
    - un'autentica fedeltà al Magistero del Papa e dei Vescovi;
    la partecipazione attiva al CPP ed alle sue iniziative.
  3. I membri devono aver compiuto i 18 anni di età.
  4. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno uno dei componenti il CPP, la sostituzione viene effettuata secondo le modalità fissate nel Regolamento, e il nuovo membro resta in carica fino allo scadere del CPP.


Art. 5 - Elezioni

Le elezioni dei membri elettivi del CPP sono effettuate nei modi e nei tempi previsti dal Regolamento.

Art. 6 - Organismi

Sono organismi del CPP:

  1. Il Consiglio;
  2. La Presidenza;
  3. Il Segretario;
  4. Le Commissioni eventuali.


Art. 7 - Il Consiglio

  1. È formato da tutti i componenti di cui all'art. 4a e b.
  2. È presieduto dal Parroco o, in caso di impedimento, dal Vice-presidente.
  3. È convocato dal presidente ordinariamente tre o quattro volte l’anno, o quando lo ritenga opportuno la Presidenza.
  4. Esso tratta quanto è di sua competenza e secondo l'o.d.g. stabilito.
  5. Alle riunioni e per casi particolari, a giudizio della Presidenza, possono essere invitati degli "esperti" su problemi specifici, senza però diritto di voto.

Art. 8 - La Presidenza

La presidenza è formata da:

  1. il Parroco che ne è il Presidente;
  2. il Vice-presidente, eletto dal CPP a maggioranza assoluta tra i suoi membri laici presenti;
  3. il Segretario eletto dal Presidente tra i componenti il CPP;
  4. il Rappresentante del CPP, da esso eletto a maggioranza relativa, come membro del Consiglio pastorale vicariale.
  5. Spetta alla presidenza predisporre l'o.d.g.


Art. 9 - Il presidente

Spetta al Presidente:

  1. convocare, per mezzo del bollettino parrocchiale, o per e-mail o lettera scritta, il Consiglio (con due settimane di anticipo);
  2. presiedere i lavori del consiglio e assicurare nel modo più opportuno e concreto che le deliberazioni del CPP vengano realizzate dagli organismi parrocchiali competenti o da altre persone o gruppi e verificarne l'esito.

Art. 10 - Il vice Presidente

Il Vice Presidente assume il compito di moderatore ed egli sostituisce il Presidente in caso di impedimento, su mandato dello stesso;

Art. 11 - Il Segretario

È compito del segretario:

  1. preparare la convocazione del CPP, stendere i verbali, assicurare che la comunità parrocchiale venga informata, nei modi più opportuni, dei lavori del CPP;
  2. il segretario può essere coadiuvato nello svolgimento dei suoi compiti da uno o più membri del CPP da esso designati.

Art. 12 - Le commissioni

  1. Allo scopo di approfondire problemi particolari, il CPP può nominare, a maggioranza relativa, delle "commissioni" formate dai membri del Consiglio e, se ritenuto opportuno, anche da altre persone idonee.
  2. Le commissioni elaborano il compito affidato entro il tempo fissato dal CPP.
  3. Le conclusioni o le proposte delle commissioni vengono consegnate al Segretario che le presenterà alla Presidenza la quale deciderà quando e come sottoporle all'esame del CPP.

Art. 13 - Riunioni

  1. Su convocazione della Presidenza, il CPP si riunisce in seduta ordinaria almeno all'inizio dell'anno pastorale, per la programmazione e alla fine dello stesso, per la verifica.
  2. Il CPP opera validamente quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
  3. Nello spirito della comunione ecclesiale si ricerchi pazientemente la convergenza del parere di tutti: se opportuno si rimandi la decisione per riflettere e pregare ulteriormente.
  4. Le decisioni sono comunque valide se approvate dalla maggioranza assoluta (50% + 1) dei presenti, a meno che lo Statuto o il Regolamento non dispongano altrimenti per casi particolari.
    Se non si raggiunge l'unanimità, non ne soffra mai la comunione. I Consiglieri, pur eletti da un gruppo, devono preoccuparsi del bene dell'intera comunità parrocchiale.
  5. Il voto del CPP ha valore consultivo inteso nella comunione organica e gerarchica ecclesiale. Le decisioni prese con l'adesione del Parroco sono esecutive.

Art. 14 - Durata

  1. Il CPP ha la durata di tre anni. In caso di particolari situazioni il Parroco può prolungarne la durata per un altro anno.
  2. I membri elettivi possono essere rieletti al massimo due volte consecutive.
  3. In caso di "assenza" del parroco il CPP può essere convocato dal sacerdote che lo sostituisce.
  4. Entro un anno dall'ingresso il nuovo parroco decide se prolungare l'attività del CPP fino alla scadenza del triennio o procedere al rinnovo del CPP.

Art. 15 - Modifiche

Statuto ed eventuali modifiche sono deliberate dal CPP a maggioranza (50%+1).